Tradizione
Lo Statuto di Palombara
Il bestemmiatore alla porta della chiesa con la candela in mano, i mostaccioli vietati fuori dalle nozze, l'oste che annacqua il vino, l'obbligo di piantare "un centinaio d'agli": le pagine dello Statuto raccontano la vita quotidiana di Palombara come nessun altro documento.
Se si volesse spiare la vita di Palombara cinque secoli fa — che cosa si mangiava, come si puniva, che cosa si coltivava, chi comandava — basterebbe aprire un libro: lo Statuto di Palombara. È il codice di leggi con cui la comunità si governava, tramandato in una copia del 1562 ma di radice ben più antica, addirittura longobarda [Luttazi, pp. 216-220].
Le sue norme, lette oggi, hanno il sapore di un affresco di paese. C'è il bestemmiatore costretto a passare una domenica intera inginocchiato alla porta della chiesa; c'è il divieto di preparare i dolci delle nozze fuori dalle nozze; c'è l'oste multato se allunga il vino con l'acqua, il mugnaio che non può trattenere più di una parte su sedici, l'obbligo per ogni famiglia di coltivare un orto [Luttazi, pp. 218-227]. È, insieme, un documento di storia del diritto e una miniera di curiosità: una delle voci più "cliccabili" per raccontare la Palombara di un tempo.
Cosa sapere: le norme più curiose
La pena del bestemmiatore. Chi bestemmiava e non poteva pagare la multa scontava una domenica intera alla porta della chiesa, inginocchiato durante la messa, con la correggia al collo, scalzo, senza berretta e con la candela in mano [Luttazi, pp. 218, 202]. Una pena pubblica e teatrale, pensata per l'umiliazione più che per la reclusione.
I mostaccioli solo per le nozze. Lo Statuto vietava a chiunque di fare i mostaccioli — il dolce rituale del matrimonio — "eccetto per quelli che faranno nozze, e per casa propria", pena 10 ducati; il capitolo fu poi rimesso all'arbitrio della comunità il 10 gennaio 1557, insieme al tetto delle doti (massimo 100 fiorini senza licenza dei Signori) [Luttazi, p. 227].
L'oste che annacqua il vino. Il taverniere che metteva acqua nel vino pagava 50 soldi, "e sia creduto ad ogni accusatore con giuramento"; il macellaio che vendeva "pecora per castrato, oppure scrofa per porco maschio" ne pagava 30 [Luttazi, p. 224]. Anche il mugnaio era sorvegliato: non poteva trattenere per sé più di una parte su sedici del macinato [Luttazi, p. 225].
L'obbligo dell'orto e lo zafferano. Ogni persona era tenuta ogni anno a fare un po' d'orto e a piantarvi lattughe, cavoli, "un centinaio d'agli" e altre erbe, pena 20 soldi; l'obbligo veniva bandito dalla Corte il 1° settembre [Luttazi, p. 227]. Tra le colture protette dalle pene per i danni compare persino lo zafferano — prova che a Palombara, nel Cinquecento, si coltivava la preziosa spezia [Luttazi, p. 223].
La scala delle pene per il furto. Il ladro pagava progressivamente: la prima volta il doppio, la seconda il quadruplo, la terza la frusta, la quarta la forca [Luttazi, p. 221]. Le pene per i delitti, inoltre, raddoppiavano nelle solennità di Natale, Pasqua e San Biagio, il patrono [Luttazi, p. 220].
Le regole della convivenza. Chi faceva la pace entro 24 ore da una rissa sottraeva il caso alla corte, che non poteva più "impacciarsene" [Luttazi, p. 219]; i pozzi andavano tenuti coperti "con tavole in croce" per tutta l'estate [Luttazi, p. 225]; chi lasciava guastare la fontana dai porci pagava 40 soldi, "eccetto i Mammoli da 10 anni in giù" [Luttazi, p. 224]; ogni forestiero che veniva ad abitare a Palombara era "franco da tutte le cose comunali per cinque anni" [Luttazi, p. 226]. Le donne, infine, potevano essere interrogate in giudizio soltanto nella chiesa del castello, e in nessun altro luogo [Luttazi, p. 225; Silvi, p. 11].
Esperienza di visita
Lo Statuto è un contenuto ideale da raccontare dentro il borgo, camminando: la pena del bestemmiatore davanti alla porta della Collegiata di San Biagio, i mostaccioli e lo zafferano come spunti per una tappa gastronomica, la scala delle pene da evocare presso il castello e le antiche carceri. È un modo per far parlare le pietre e trasformare una passeggiata in un racconto di vita quotidiana medievale e moderna. (Il testo integrale dello Statuto è consultabile attraverso la trascrizione di Luttazi; per un'eventuale esposizione o citazione museale verificare la sede dell'originale.)
Curiosità
- Il carcere sottoterra per legge longobarda. Il primo carcere di Palombara era sotterraneo, in ossequio a una legge di Liutprando che imponeva un carcere sotterraneo in ogni città [Luttazi, p. 221].
- Santa Maria della Neve, giorno di tregua. Il 5 agosto, festa di Santa Maria della Neve, il Vicario non poteva costringere nessuno per cause civili: un giorno di sospensione della giustizia [Luttazi, p. 222].
- Nemmeno per debiti si toccava il letto. L'esecuzione per debiti non poteva colpire le armi, i letti né "le copertine dei letti": beni intoccabili [Luttazi, p. 225].
- Il gioco d'azzardo raddoppiava di notte. Dadi e carte "di quatrini" costavano 10 soldi di multa, il doppio se giocati di nascosto o di notte [Luttazi, p. 224].
Storia
Un codice di radice longobarda
Lo Statuto non nasce nel Cinquecento: la sua prima menzione compare già nella Convenzione tra i rami della famiglia Savelli del 1476, dove si stabiliva che, nei casi non previsti, si sarebbe giudicato "secondo la forma delli Statuti di Palombara" e, in mancanza, secondo lo Statuto di Roma [Luttazi, p. 219]. Il primo nucleo, osserva Luttazi, risaliva "ad antichità più remota" [Luttazi, p. 220].
La copia giunta fino a noi fu redatta nel 1562, compilata dai Massari Giacomo Tisi, Pier Francesco Mariani e Sante Iacometti, tutti di Palombara, e firmata dal duca Giovanni Savelli, con l'approvazione latina «Ego Ioannes Dux Sabellus... approbamus confirmamus et servari mandamus» [Luttazi, pp. 219-220, 227]. Il documento è organizzato in quattro libri: le cose criminali e i malefici, le cose civili, i danni dati e le "cose straordinarie" [Luttazi, pp. 219-220, 227].
L'impronta longobarda è più di una suggestione. Pompili nota che la norma che punisce "in soldi cento" chi rompe le mura o sale dalle finestre del revellino ricalca l'Editto di Rotari: un frammento di diritto longobardo sopravvissuto quasi mille anni [Pompili, Medioevo, p. 6]. Lo Statuto regolava ogni aspetto della vita comune — la pulizia delle strade, la circolazione notturna, gli animali domestici — con una minuzia che restituisce il ritmo di un intero paese [Pompili, Medioevo, p. 40].
Il codice come arma: la "lite dei frutti coll'osso"
Lo Statuto non fu solo un cimelio: fu anche un'arma legale nelle mani dei palombaresi. Tra il 1698 e il 1770, nella celebre "lite dei frutti coll'osso", i contadini si rifiutarono di pagare al principe Borghese la risposta feudale su ciliegie e olive, sostenendo — carte alla mano — che lo Statuto parlava solo di noci, castagne, fichi, canapa, lino e legumi, "mai di frutti con l'osso" [Luttazi, pp. 226, 243-246]. Dopo più di vent'anni di causa in Rota, finanziata con una colletta popolare, il 4 agosto 1770 il principe si arrese: i frutti coll'osso non dovevano alcuna risposta [Luttazi, pp. 245-246]. Una vittoria dei contadini sul feudatario, ottenuta grazie a un codice cinquecentesco.